Polizia Giudiziaria

Informazioni

SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(artt. 55 e segg. c.p.p. , D. l.vo 28 luglio 1989 n. 271, art. 5 e segg. Disp. att. c.p.p.)

Le sezioni di Polizia giudiziaria sono composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria appartenente ai ruoli degli ufficiali e degli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Con legge 3 febbraio 2011 n. 4 è stato modificato l’art. 5 delle Disp. Att. c.p.p. (D. Lvo 271/1989), e alla composizione delle Forze di Polizia giudiziaria già esistenti è stato aggiunto "nonché il Corpo forestale dello Stato".
Successivamente con Decreto Interministeriale del 27 luglio 2011 è stata emanata l’integrazione al decreto di determinazione dell’organico delle Sezioni di P.G. per il biennio 2011-2012.

Le Sezioni sono istituite in ogni Procura della Repubblica presso i Tribunali e in ogni Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (art. 56,comma 1, lett. b), c.p.p.) e dipendono funzionalmente dal capo dell'ufficio presso cui sono istituite. Svolgono attività investigative autonomamente o per delega dell'autorità giudiziaria.

L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle Procure della Repubblica, art. 6 Disp. Att. c.p.p..
La disciplina dell'assegnazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria alle sezioni è contenuta nell'art. 8 Disp. Att. c.p.p.

E’ previsto che le domande di assegnazione da parte degli interessati vanno trasmesse, con il parere dell'ufficio o comando, al Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza e che l'assegnazione va disposta con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale presso la corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato (cioè quello presso il cui ufficio è istituita la sezione: art. 56, comma 1, lett. b), c.p.p. e art. 8,commi 2 e 6, Disp. Att. c.p.p.).
Quanto ai parametri di riferimento, che devono presiedere la scelta del personale, la norma si limita a prescrivere che non devono essere considerate le domande e le posizioni di coloro rispetto ai quali ricorrono "divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti di appartenenza" art. 8, comma 7, Disp. Att. c.p.p..

Altro criterio utilizzabile, in concreto, ai fini della scelta può essere comunque ricavato dall'art. 8, comma 4, cit., laddove, sia pure in relazione ai soggetti "indicati" direttamente dall'amministrazione di appartenenza (quando manchino le domande o quando queste siano in numero inferiore al triplo delle vacanze, art. 8, comma 3, cit.), si prescrive che almeno un terzo di questi deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria. In altri termini dalla previsione può desumersi il necessario rilievo da attribuire alla pregressa esperienza professionale specifica degli aspiranti.

Inoltre, sempre dall'art. 8 cit., è possibile ricavare indicazioni significative in ordine alle modalità di acquisizione delle informazioni di interesse sulla personalità dei candidati, laddove si dispone che l'amministrazione di appartenenza trasmette al Procuratore generale, con le domanda di assegnazione, il "parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati" (comma 2) e "copia della documentazione caratteristica" (comma 5).
E' logico ritenere che, proprio dall'esame di tale documentazione, è possibile ricavare gli elementi più significativi per la determinazione degli organi competenti a formulare la richiesta.