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27/06/2013 - Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 , vigente al 21 giugno 2013, prevede " Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia " al Titolo III, artt. 62 e segg., contiene MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE "
Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, pubblicato nella GU 144 del 21 giugno 2013 e vigente al 21 giugno 2013, prevede " Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia " al Titolo III, artt. 62 e segg., contiene MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE "
Sono previsti:
a) l’istituzione di un contingente di 400 giudici ausiliari per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario i magistrati e gli avvocati dello Stato a riposo, gli avvocati e i notai, anche se a riposo, i professori e i ricercatori in materie giuridiche;
b) l’istituzione di Tirocinio Formativo presso gli uffici giudiziari dei Tribunali e delle Corti d’Appello. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea), i quali abbiano presentato apposita domanda, potranno, pertanto, svolgere un periodo di formazione tecnico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso i predetti uffici giudiziari. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
c) l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte Suprema di Cassazione. Si prevede che 30 magistrati ordinari, già in ruolo, siano assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze;
d) la semplificazione della motivazione della sentenza civile, la quale potrà fare anche esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero contemplare il rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o degli altri atti di causa;
e) la previsione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che il giudice, quando anticipa la data dell’udienza, deve rispettare un termine per la comparizione delle parti di non oltre 30 giorni
dalla scadenza del termine minimo a comparire e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto;
f) l’introduzione di nuovo art. 185bis (Proposta di conciliazione del giudice) nel corpo del codice di rito che propone un modello di giudice che opera su un piano collaborativo e partecipativo nella gestione del contenzioso e non più unilaterale-decisionale rispetto alle parti. Il giudice è sostanzialmente chiamato a partecipare alla gestione diretta della lite attraverso la formulazione di proposte di definizione della lite e ciò al duplice fine di assicurare la celere definizione del procedimento e di fornire una prima risposta concreta alla domanda di giustizia dei cittadini;
g) il ripristino, per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata, della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione delle controversie per danni da circolazione stradale. Se è ribadito, pur dopo la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale dell’art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010 per eccesso di delega (sent. n. 272 del 6 dicembre 2012), l’obbligo del preventivo tentativo di conciliazione per chi intende avviare una causa civile in una serie di innumerevoli materie all’uopo indicate, è notevolmente ridotto l’importo dei costi della mediazione se al primo incontro non si raggiunge l’intesa. Inoltre, il procedimento di conciliazione non potrà, in ogni caso, andare oltre i 3 mesi, a fronte dei precedenti4.
Correlativo alla reintroduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria è anche il ripristino della previsione che intima all’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

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