14/11/2014 -
Dal 2015 ridotto il periodo di sospensione feriale
Dal 2015 ridotto il periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto
Decreto-Legge 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261)Art. 16 Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «
((dal 1º al 31 agosto di ciascun anno))».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto
il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato). -
Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Statohanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.