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14/11/2014 - Dal 2015 ridotto il periodo di sospensione feriale

Dal 2015 ridotto il periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto


 Decreto-Legge 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261)

Art. 16

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie
     dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «((dal 1º al 31 agosto di ciascun anno))».
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto
il seguente:
  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori
dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23
dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a
decorrere dall'anno 2015.
  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure
organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 1 e 2.

 

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