29/07/2014 -
DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
Le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 (Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali) entreranno in vigore il 16 agosto 2014, si segnala che:
l'art. 1 prevede modifiche agli artt. 293 (sostituzione del comma 1 e introduzione dei commi 1-bis e 1-ter), 369 (introduzione del comma 1-bis), 294 (modifica del comma 1-bis), 369-bis (modifica dei commi 1 e 2), 386 (modifica dei commi 1 e 3, e introduzione del comma 1-bis) e 391 (modifica del comma 2) del codice di procedura penale.
l'art. 2 ha modificato la disciplina del mandato di arresto europeo, inserendo una modifica nell'art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2005, il cui testo, a partire dal prossimo 16 agosto, sarà quindi il seguente: «1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale» (è riportata in corsivo la parte introdotta con l'art. 2 del d.lgs. n. 101/2014).
DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101