29/05/2014 -
FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 6 GIUGNO 2014
Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.
Codice IPA |
Ufficio |
B69E75 |
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SASSARI |
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Circolare Ministeriale Fattura elettronica
GU_118-2013 d. 55
Fatturazione elettronica PA