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04/07/2019 - egge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 con disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici
Dal 18 giugno è in vigore la legge 55/2019 che, tra l’altro, ha modificato la procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2 lett. b)., introducendo un’altra ipotesi di affidamento diretto, e altri (almeno per me) problemi interpretativi.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 con disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, il c.d. Sbloccacantieri.

Contratti sottosoglia

L'articolo 1, comma 20, lettera h) introducono più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Tali modifiche rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina prevede che:


  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.


Criteri di aggiudicazione

L'art. 1, comma 20, lett. h) prevede anche l'inserimento nell'art. 36 del comma 9 bis:
"Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa".

Il criterio del “minor prezzo” diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per quanto attiene, agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

Viene inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Testo coordinato con note legg...

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