Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (14G00136)(GU n.198 del 27-8-2014)
Vigente al: 11-9-2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Recupero forfettizzato 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.
Art. 2 Recupero per intero e per quota 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.
Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014 Il Ministro della giustizia: Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2324
Tabella A Definizioni del processo in primo grado 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale: a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro; 2) Definizione del processo in udienza preliminare: a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro; b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro; 3) Definizione del processo in giudizio: a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro; b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - Importo: 150 euro; c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro; d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro; e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro; f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro; g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro; h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro; 4) Definizione del processo mediante remissione di querela: a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro; b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro; 5) Definizione del processo mediante oblazione: a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro. Giudizi di impugnazione 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro; 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro; 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro. Altri procedimenti Importo: 60 euro.