MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2014, n. 124 

Regolamento recante disposizioni in materia di recupero  delle  spese
del processo penale. (14G00136) 
(GU n.198 del 27-8-2014)
 
 Vigente al: 11-9-2014  
 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato
dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18  giugno  2009,
n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura  del
recupero delle spese del processo penale  anticipate  dall'erario  e'
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2013,  n.  111,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 10 aprile 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Recupero forfettizzato 
 
  1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse  da
quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione  di  legge  o
del testo unico in materia di spese di giustizia di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 30  maggio  2002,  n.  115,  sono
recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella  A»  allegata
al presente regolamento, che ne  costituisce  parte  integrante,  nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. 
                               Art. 2 
 
 
                   Recupero per intero e per quota 
 
  1. Le spese del  processo  penale  anticipate  dall'erario  per  la
consulenza tecnica e per  la  perizia,  per  la  pubblicazione  della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere  abusive  e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo  205,  comma
2, ultimo periodo,  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, sono recuperate dal condannato nella  loro  interezza.
In caso di pluralita' di  condannati,  il  recupero  delle  spese  e'
operato  nei  confronti  di  ciascun  condannato,  senza  vincolo  di
solidarieta', in parti uguali. 
  2. Fino all'emanazione  del  decreto  ministeriale  previsto  dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero  delle  spese  relative
alle prestazioni previste dall'articolo  96  decreto  legislativo  1°
agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,  e  di  quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e'  operato  nella
loro interezza. In caso di  pluralita'  di  condannati,  il  recupero
delle spese e' operato nei confronti  di  ciascun  condannato,  senza
vincolo di solidarieta', in parti uguali. 
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2,  comma  1,  del
presente decreto si applicano per il recupero delle spese  anticipate
dall'erario relative a processi  penali  nei  quali  la  sentenza  di
condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2  del
regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n.  111,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che  continua
ad applicarsi  limitatamente  ai  processi  penali  per  i  quali  la
sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in  vigore
del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore
del presente regolamento. 
  2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto  2013,
n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4  ottobre  2013,  e'
abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3,
comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111,  che  continua  ad
applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali  la  sentenza
di  condanna  e'  divenuta  definitiva  prima  del   citato   decreto
ministeriale 8 agosto 2013, n. 111. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014 
 
                                 Il Ministro della giustizia: Orlando 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e  affari  esterni,
reg.ne - succ. n. 2324 
 
Tabella A 
 
Definizioni del processo in primo grado 
 
    1) Definizione del processo in fase  di  indagini  preliminari  -
art. 447 codice di procedura penale: 
      a) sentenza di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di  procedura  penale)  -  Importo:  60
euro; 
    2) Definizione del processo in udienza preliminare: 
      a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato -
Importo: 150 euro; 
      b) sentenza di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di procedura  penale)  -   Importo:  60
euro; 
    3) Definizione del processo in giudizio: 
      a) sentenza di condanna in  giudizio  ordinario  a  seguito  di
decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro; 
      b) sentenza di condanna in  giudizio  ordinario  a  seguito  di
citazione diretta a giudizio  e  di  decreto  di  giudizio  immediato
- Importo: 150 euro; 
      c) sentenza di condanna in  giudizio  ordinario  a  seguito  di
giudizio direttissimo - Importo: 150 euro; 
      d) sentenza di condanna in giudizio  abbreviato  a  seguito  di
giudizio direttissimo - Importo: 80 euro; 
      e) sentenza di condanna in giudizio  abbreviato  a  seguito  di
citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro; 
      f) sentenza di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a  seguito
di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro; 
      g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice
di pace - Importo: 150 euro; 
      h)  sentenza  di  condanna  in  Corte   d'assise   -   Importo:
maggiorazione di 30 euro; 
    4) Definizione del processo mediante remissione di querela: 
      a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per  remissione  di
querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro; 
      b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per  remissione  di
querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro; 
    5) Definizione del processo mediante oblazione: 
      a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato  a  seguito  di
domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari  e
in ogni altro caso - Importo: 80 euro. 
Giudizi di impugnazione 
    1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle  spese
del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia
con dibattimento che in camera di consiglio, e  ordinanze  emesse  in
esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro; 
    2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo:  maggiorazione
di 30 euro; 
    3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle  spese
del procedimento, emesse all'esito del giudizio  di  cassazione,  sia
con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro. 
Altri procedimenti 
    Importo: 60 euro.