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11/11/2014 - La riforma sulla giustizia civile: le novità introdotte in sede di conversione dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162
I settori che risultano interessati alla novella sono essenzialmente sei: •trasferimento nella sede arbitrale di procedimenti civili pendenti; •l’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita, attraverso il quale s’intende sollecitare il ricorso al mezzo della composizione amichevole di dispute ancora in uno stadio pre-conflittuale con l’assistenza di avvocato. In questo ambito è prevista la disciplina anche di una particolare ipotesi concernente la materia della separazione e del divorzio; •semplificazione del procedimento di separazione e divorzio con la previsione di conclusione di un accordo dinanzi al sindaco da parte dei coniugi ; •le misure per la funzionalità del processo civile; •tutela del credito ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e procedure concorsuali; •infine, il procedimento di tramutamento dei magistrati. Le modifiche, tra le altre, al D.L. n. 132 introdotte in sede di conversione con legge 162/2014: •l’impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche; •l’istituzione e ripristino di due uffici del Giudice di pace (rispettivamente Ostia [Roma] e Barra [Napoli]). Le modifiche introdotte dalla legge di conversione Arbitrato. Con il Capo I è previsto, in base ad istanza congiunta delle parti, il possibile trasferimento di talune tipologie di cause civili pendenti (anche in grado di appello) alla data di entrata in vigore del decreto. Restano fuori le cause già assunte in decisione, quelle relative a diritti indisponibili, cause in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale. La legge di conversione estende tale facoltà a quelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la fonte esclusiva. Tuttavia, il legislatore limita l’esercizio di una tale facoltà a quelle sole ipotesi nelle quali il contratto stesso abbia previsto e disciplinato questo tipo di soluzione arbitrale. Mentre, per le liti il cui valore no superi gli euro 50.000, in cui sia parte una P.A., si prevede il consenso tacito di quest’ultima, salvo espresso dissenso scritto da rendere nel termine di trenta giorni dalla richiesta articolata dalla parte privata. Altre novità introdotte dal legislatore della conversione alla materia arbitrale regolata dal D.L. n. 132, riguardano: •la trasmissione al Consiglio dell’ordine del fascicolo da parte del giudice per la nomina del collegio arbitrale per le controversie il cui valore superi i 100.000,00 euro, di un arbitro per quelle di valore inferiore ove siano le parti a deciderlo concordemente; •gli arbitri sono individuati tra gli avvocati con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale (non destinatari di condanne definitive implicanti sospensione dall’albo, negli ultimi cinque anni); •si prevede l’incompatibilità tra la funzione di consigliere dell’ordine e quella di incarico arbitrale, estesa ai consiglieri uscenti per un’intera consiliatura successiva alla fine del mandato; •è prevista la facoltà degli arbitri di richiedere la proroga di ulteriori trenta giorni per il deposito del lodo, previo accordo tra le parti; •è ora prevista l’adozione del decreto regolamentare, per i commi dal 1° al 4° dell’art. 1 D.l. n. 132, nei novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; •infine, la fissazione dei criteri utili all’assegnazione degli arbitrati di cui al decreto regolamentare anzidetto. Convenzione di negoziazione assistita. Le novità che introduce, riguardo al novello istituto, la legge di conversione, riguardano anzitutto la puntualizzazione per la quale a prestare assistenza sono uno o più avvocati (commi 1 e 5 e nella rubrica dell’art. 2 e dell’art. 6, così, inoltre, all’art. 10, comma 1, e nella stessa rubrica del Capo II D.l. n. 132 come conv. in legge). Il legislatore ha quindi previsto l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di affidare la negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. Altre novità previste in sede di conversione del D.l. n. 132 dal legislatore relative all’istituto della negoziazione assistita riguardano: •il termine per l’espletamento della procedura che non potrà superare i tre mesi (resta, tuttavia, prevista la possibilità di una proroga per ulteriori trenta giorni ove vi sia accordo tra le parti); •l’oggetto della controversia non può riguardare la materia del lavoro, oltreché dei diritti indisponibili. Altre modifiche introdotte al capo II del D.l. n. 132 dalla relativa legge di conversione, riguardano, poi, gli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. Improcedibilità. Si prevede che il termine di cui ai primi due commi della norma, in relazione a quelle materie che restino soggette ad altri termini di procedibilità, decorra con i medesimi. Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione. Si prevede l’obbligo della trascrizione integrale nel precetto, ex art. 480 c.p.c., dell’accordo raggiunto (così anche con riguardo all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010). Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La legge di conversione prevede ora che la convenzione di negoziazione debba essere assistita da almeno un avvocato per parte. Si corregge poi un errore materiale riportando alla data del 1° dicembre 1970 la l. n. 898, indicata con quella del 10 dicembre dal D.l. n. 132 (si v. anche l’art. 12). La legge di conversione ha, quindi, previsto che l’accordo raggiunto debba trasmettersi al Procuratore della Repubblica. Questi rilascia nullaosta per i correlati adempimenti, nel caso non ravvisi irregolarità. Soluzione, questa, che si segue in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, non autosufficienti economicamente. In caso contrario, l’accordo deve trasmettersi nel termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che ne dispone autorizzazione, ove concluda che l’accordo raggiunto sia rispondente all’interesse dei figli; nel caso, poi, in cui il Procuratore della Repubblica sia di avviso diverso, provvede alla trasmissione dell’accordo al Presidente del tribunale, il quale fissa nei successivi trenta giorni la comparizione delle parti. L’accordo deve riferire del tentativo di conciliazione esperito dagli avvocati e della possibilità comunicata dagli stessi alle parti circa l’esperibilità del mezzo della mediazione familiare, nonché dell’informazione da essi prestata alle parti, relativa all’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori. Viene, poi, ridotta la misura della sanzione pecuniaria prevista in caso di violazione dell’obbligo dell’avvocato di cui al comma 3 dell’art. 6, la quale è ora ridefinita in un minimo di 2.000,00 sino ad un massimo di 10.000,00 euro. La legge di conversione modifica poi anche talune disposizioni dell’ordinamento: così, gli artt. 49, comma 1, 63, comma 2, 69, comma 1, d.P.R. n. 396/2000. La legge di conversione ha, quindi, previsto la soppressione dell’art. 7 D.l. n. 132, il quale recava Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro. Essa ha poi previsto che costituisce illecito disciplinare quello dell’avvocato, il quale viola le prescrizioni ed obblighi imposti dalla norma di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.l. n. 132. La predetta legge di conversione impegna, quindi, il Ministero della Giustizia alla trasmissione annuale al Parlamento di una relazione riguardante lo stato di attuazione del capo II del D.l. n. 132 come conv. in legge. Al Capo III, composto dal solo art. 12, del D.l. n. 132, la legge di conversione modifica, invece, la previsione la quale, in luogo dell’ufficiale di stato civile originariamente prevista, indica ora la figura del sindaco quale ufficiale di stato civile, innanzi al quale è dato ai coniugi (che ora potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato) concludere un accordo di separazione personale ovvero, nei casi previsti, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La stessa legge di conv., ha altresì previsto che l’ufficiale di stato civile riceva la dichiarazione delle parti di volersi separare, personalmente, con assistenza facoltativa di avvocato. Inoltre, l’ufficiale di stato civile invita le parti a comparire davanti a sé nel termine di trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione dei coniugi, nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento secondo condizioni concordate, ai fini della necessaria conferma dell’accordo. Mancare di comparire equivale, per la legge, a mancata conferma dello stesso. Altre novità introdotte dalla legge di conv., riguardano il regime di compensazione delle spese (si prevede, in particolare, la sostituzione del comma 2 dell’art. 92 c.p.c.); l’art. 15 del D.l. n. 132, recante Dichiarazioni rese al difensore, è soppresso; viene ridefinito il termine di sospensione feriale che ora ha luogo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Altri interventi rimodulatori del legislatore della conversione, riguardano poi il Capo V del Decreto, segnatamente gli artt. 17, comma 1, 18 (termine e attestazione di conformità di copie dei seguenti atti: processo verbale, titolo esecutivo e precetto) da parte dell’avvocato del creditori per i soli fini della norma medesima); si prevede l’inserimento, inoltre, nelle disp. att. c.p.c. dell’art. 164-ter (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). Infine, sono introdotte modifiche all’art. 19 D.l. n. 132, che incide l’art. 26, 492-bis, 503 c.p.c., prevedendosi l’inserimento nello stesso c.p.c. del novello art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi); incisi anche gli artt. 569, 572, mentre si prevede l’aggiunta dell’art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Infine, il comma 6 dell’art. 19 D.l. cit. è stato sostituito dalla legge di conversione, prevedendosi ora l’applicazione dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. anche ai procedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 19 D.l. cit., le cui disposizioni trovano applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione stessa (fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma). Infine, da segnalare come il legislatore della conversione abbia anche provveduto alla sostituzione dell’art. 22 del Decreto, recante Disposizioni finanziarie.

LEGGE 10 novembre 2014, n. 162...

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