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26/06/2014 - DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

 


Entra in viogre dal 24 giugno 2014, la Legge 23 giugno 2014, n. 89, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014.


Si segnalano le novità di interesse per i lavori pubblici che possono essere così riassunte:



  • appalto di lavori ed acquisizione di beni e servizi con centrali di committenza

  • modifica del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa

  • pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari

  • riduzione della spesa pubblica per beni e servizi

  • fattura elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari


Centrali di committenza per acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 9, comma 4)
Con la integrale sostituzione del comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che tutti i Comuni con esclusione di quelli capoluogo di provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi, nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da un altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti.
Si tratta di una modifica di rilievo per:



  • la scomparsa dell’originario riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000, che viene sostituito da quello generale a tutti i Comuni che non siano anche capoluogo; viene, di fatto, ampliato il numero delle Amministrazioni che devono ricorrere alle centrali di committenza;

  • la scomparsa dell’originaria previsione che esonerava i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, dunque per importi fino a 40.000 euro.

Con la riforma del comma 3-bis scompare, dunque, qualsiasi autonomia dei Comuni nell’affidamento di procedure di importo anche contenuto. Forse sarebbe stato più interessante mantenere le procedure di importo contenuto in capo alle Amministrazioni, con la possibilità per le stesse di gestire situazioni che in certi casi richiedono una gestione diretta ed immediata da parte dell’Ente Appaltante.

Modifica del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, comma 4-bis)
Con la modifica del comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) è previsto che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quello della “sicurezza di approvvigionamento” viene sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.

Pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari (art. 26)
Viene integralmente sostituito il comma 7 dell’articolo 66 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 7 e 7-bis e viene, anche, integralmente sostituito il comma 5 dell’articolo 122 del Codice dei contratti con i due nuovi commi 5 e 5-bis.
Con la nuova versione dei citati commi relativi alle modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari viene previsto che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire esclusivamente on-line (e non più anche sui quotidiani)., mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Fino alla citata data dell’1 gennaio 2016, le disposizioni degli articoli 66 e 122 del codice dei contratti saranno applicate nella formulazione antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, con la conseguenza che i costi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani continueranno ad essere posti a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Riduzione della spesa pubblica per beni e servizi (art. 8, comma 8)
Con il comma 8 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 66/2014, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria.
Se è vero com'è vero che i servizi di architettura e di ingegneria rientrano tra i servizi, le pubbliche amministrazioni potranno, per in contratti in essere relativi a progettazioni o direzione dei lavori, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da recesso.
La suddetta riduzione deve avvenire nella “salvaguardia” di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.

Fattura elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari (art. 25)
Nell’art. 25 del decreto-legge è precisato che al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP).. In particolare è previsto che il codice CIG debba essere indicato salvo i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4, nonché nei casi previsti dalla legge n. 136/2010 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari), e riportati nella tabella allegata al decreto, il cui aggiornamento è demandato ad un decreto del Ministero dell’economia su parere dell’Avcp.
Il CUP, invece, dovrà essere indicato nel caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed ove previsto all’art. 11 della legge n. 3/2003 (in materia di CUP).
Viene, altresì, precisato che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture che non riportino i suddetti codici.


conversione DL 24 aprile 2014 n. 66

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